
Fa discutere o quanto meno apre un interessante dibattito la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che si è pronunciata sull’interpretazione da dare all’art. 689 del C.Penale. che punisce con la pena dell’arresto fino ad un anno l’esercente che somministra bevande alcoliche ad un minore di 16 anni. La condanna comporta altresì la pena accessoria della sospensione dell’esercizio da 15 giorni a due anni.La sentenza, afferma la responsabilità penale del gestore anche nel caso in cui la somministrazione sia stata effettuata da un cameriere durante l’assenza del gestore stesso, in quanto, secondo i supremi giudici, il gestore non può delegare al personale dipendente l’accertamento della effettiva età del consumatore.La Confcommercio consiglia pertanto ad ogni titolare d’azienda di impartire precise disposizioni al personale addetto alla mescita affinché si accerti dell’età del cliente mediante richiesta di esibizione del documento di identità, ogni volta che vi sia anche il solo dubbio che un giovane possa avere meno di 16 anni.Ma cosa fare di fronte al razionale comportamento del gestore o di un suo dipendente che non chiede il documento di identità perché convinto che la persona che ha di fronte abbia più di 16 anni?“Ci sono molti giovani che per abbigliamento per postura e fisionomia sembrano dimostrare più anni dell’età anagrafica ed ingannano facilmente anche il titolare con più esperienza, – afferma il presidente del sindacato pubblici esercizi Confcomemrcio Sandro Santanafessa, non è giusto delegare all’ imprenditore ogni responsabilità che la società civile non sa a chi attribuire. Siamo i primi interessati a prevenire le conseguenze dell’alcolismo come causa di degenerazione morale e sociale nei confronti dei soggetti particolarmente indifesi ma non possiamo diventare detective nei nostri locali.”